Assenteismo, doppio lavoro, utilizzo illecito dei permessi 104/92, finta malattia

Ciascun singolo lavoratore può creare all’azienda notevoli danni se assenteista, se mantiene un doppio lavoro o utilizza in maniera illecita i permessi ex legge 104/92, concessi per l’assistenza di un familiare affetto da disabilità. In questi casi necessitano mirati accertamenti e controlli che l’Azienda può richiedere nel momento in cui ha ragione di sospettare in merito all’affidabilità di un proprio dipendente o collaboratore.

Mirate indagini possono essere svolte con un approccio generale, volte cioè a scoprire l’esistenza di interessi conflittuali e comportamenti scorretti o in modo più mirato, nel caso in cui si ha già uno specifico dubbio su uno o più dipendenti. Quanto emerso sarà corredato da prove audio/video, materiale indispensabile qualora si decidesse di intentare una causa in merito.

Le indagini più frequenti sono quelle riservate all’abuso nell’utilizzo dei permessi della legge 104, che prevede il licenziamento in tronco del dipendente, qualora questo sia sorpreso a dedicarsi ad affari personali, anziché al familiare portatore di handicap. Ciò che viene punito, in questi casi, è la menzogna che il dipendente riferisce al datore di lavoro, il quale si vede costretto a procedere ad un riassetto organizzativo della sua azienda, vista la mancanza di uno dei suoi dipendenti.

La Cassazione si è più volte pronunciata precisando che si tratta di truffa ai danni dello Stato e, in particolare, del Servizio Sanitario Nazionale, sul quale gravano le relative indennità, solo in maniera provvisoria anticipate dall’azienda e poi rifuse dall’Inps.

Legge 104/92

I permessi disciplinati dalla legge 104/92, consistono nella possibilità per il lavoratore, che ha un familiare affetto da disabilità, di fruire di permessi retribuiti appositi destinati ad assistenza e cura del disabile. I titolari dei diritti concessi dalla legge 104 sono stati recentemente estesi anche ai conviventi del disabile, come infatti stabilito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale numero 213/2016.
Non sono rari i casi di lavoratori che si avvalgono dei permessi legge 104, retribuiti e a carico dell’Inps, per motivi diversi dalla finalità principale stabilita dalla legge. Infatti, nel testo della legge n. 104 del 5 maggio 1992, articolo 33 comma 3, si legge che i permessi da lavoro retribuiti possono essere concessi al lavoratore familiare di soggetto con disabilità soltanto a specifiche condizioni, ovvero:
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”.
L’abuso dei permessi retribuiti per l’assistenza al familiare disabile si concretizza quando, durante le ore di assenza dal lavoro, si svolgono attività diverse da quelle necessarie per l’assistenza del disabile. Questo non vuol dire che il lavoratore non debba uscire da casa o che le ore di permesso siano strettamente legate alle cure del disabile, ma nel caso in cui il lavoratore impieghi le sue ore di permesso per svolgere attività totalmente estranee all’assistenza del familiare disabile si configura una frode punibile con rispettive sanzioni. Il datore di lavoro, che ne ha le prove, può procedere mediante licenziamento per giusta causa senza preavviso a causa di abuso di diritto e frode lesiva nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps per percezione indebita di indennità dovuta per prestazioni assistenziali nei confronti di individui disabili.

Assenteismo

Un argomento sempre attuale è quello dell’assenteismo, ovvero l’assenza del dipendente dal posto di lavoro per un periodo più o meno prolungato, per propria volontà o per cause non giustificate.
Accade spesso che lo stato di malattia dichiarato serva invece a poter sostenere una seconda attività lavorativa, si parla in questo caso del cosiddetto doppio lavoro.
Verificare l’attendibilità di un lavoratore, soprattutto nei casi di assenza prolungata, è in primis una tutela per l’azienda, ma lo è anche per tutta la collettività che si sacrifica per mantenere un costoso sistema di welfare, del quale, alcuni usufruiscono ingiustamente, riducendone le già scarse risorse a disposizione.

IL DIRITTO DELL’AZIENDA DI AVVALERSI DI UN INVESTIGATORE PRIVATO

È lecito che l’azienda, che nutre sospetti nei confronti dei suoi lavoratori, si rivolga ad un’agenzia investigativa, senza così violare né lo Statuto dei Lavoratori, tantomeno la loro privacy. Tali indagini infatti vengono svolte per tutelare il patrimonio aziendale.
Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro può controllare direttamente o tramite agenzie investigative autorizzate, qualora avvertisse dubbi nei confronti del dipendente circa: a) l’abuso ed utilizzo illecito dei permessi Ex Legge 104/92; b) l’esistenza di un doppio lavoro; c) la non corretta fruizione e utilizzo dei permessi parentali e sindacali e verifica eventuali illeciti; d) L’Assenteismo seriale in concomitanza con week-end, festività ed eventi particolari.
L’articolo nr. 5 dello Statuto dei lavoratori disciplina gli accertamenti sanitari, stabilendo che il datore di lavoro può svolgere dei controlli sulle assenze dei propri dipendenti.
Secondo la legge, sia il datore di lavoro che l’Inps hanno facoltà di richiedere la cosiddetta visita fiscale, per controllare l’effettivo stato di salute del dipendente che si dichiari malato, in tal caso, quest’ultimo ha l’obbligo di consentire il controllo, rendendosi reperibile al proprio domicilio in determinati orari, per tutta la durata della malattia.
Lo strumento della visita fiscale si è dimostrato negli ultimi tempi inadeguato, poiché a causa dell’esponenziale aumento del fenomeno dell’assenteismo, gli istituti previdenziali non dispongono più delle risorse necessarie per applicare tale controllo.
Per questo, oltre ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali, il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione di un’agenzia investigativa, possibilità quest’ultima, garantita anche dalla normativa sulla privacy.
Le indagini svolte dall’Agenzia Investigativa Grimaldi avranno l’obiettivo di accertare se, durante il periodo di malattia, anche al di fuori dell’orario di visita, il dipendente presti altra attività lavorativa o compia delle attività che ritardino la guarigione o che con essa siano in completo contrasto (come possono essere ad esempio le attività sportive).
Quanto accertato, sarà debitamente documentato e fornirà al datore di lavoro le prove che autorizzino il licenziamento per giusta causa.